Mediazione Civile

CHI E’ IL MEDIATORE

IL MEDIATORE è una figura professionale molto importante. Per rivestire questo ruolo è necessario essere in possesso di una laurea e aver intrapreso un percorso di formazione sia teorico che pratico, il mediatore civile e commerciale deve appartenere ad un organismo e deve essere iscritto presso L’Albo del Ministero della Giustizia

COS’È LA MEDIAZIONE?

l’attività, svolta da un terzo imparziale “IL MEDIATORE” e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

QUAL è L’OBIETTIVO DELLA MEDIAZIONE?

L’obiettivo è IO VINCO – TU VINCI (logica win-win)

Nessuna parte è perdente o vincitrice ma entrambe riusciranno a trovare un accordo soddisfacente.

La mediazione cerca il dialogo tra le parti, non la lite.

Questo è l’obbiettivo e lo spirito della mediazione; da questi punti di vista la mediazione si differenzia da una controversia legale giudiziale.

Mira a creare un accordo volontariamente assunto dalle parti e non una sentenza o un lodo arbitrale da imporre esecutivamente;

Volevo ricordare che la mediazione è il futuro, la mediazione serve per alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari ma, soprattutto serve alle parti per ridurre lo stress che un  processo può arrecare. Negli ultimi decenni il ricorso a questi metodi di risoluzione alternativi ha avuto un forte incremento

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA MEDIAZIONE?

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale.

LA MEDIAZIONE COME PUÒ ESSERE?

La mediazione può essere:

  • Facoltativa/volontaria, e cioè scelta dalle parti;
  • Demandata: quando il giudice sia in primo ma anche in secondo grado, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
  • Obbligatoria: quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato la mediazione.
  • Contrattuale: le parti possono inserire una clausola all’interno di un contratto o di uno statuto, per regolare le possibili controversie, rivolgendosi in prima istanza ad un mediatore o organismo al fine di trovare una conciliazione senza arrivare in un’aula di tribunale.

QUANDO è OBBLIGATORIA?

La mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia relativa a:

  • diritti reali (es. distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio, ecc.)
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica
  • diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • condominio

Quindi chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia nelle materie obbligatorie pocanzi accennate è tenuto, pertanto, preliminarmente, assistito da un avvocato ad esperire il procedimento di mediazione. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

QUALI SONO I VANTAGGI CHE PRESENTA LA MEDIAZIONE?

Rapidità: La mediazione dura 3 MESI; in effetti a differenza di un procedimento ordinario innanzi all’autorità giudiziaria ha una durata molto ridotta.

Rispetto ai processi che durano anni e provocano stress e costi eccessivi è una procedura che dura pochi mesi e con costi limitati!!!

Economicità: oltre ai bassi costi relativi all’attivazione del procedimento di mediazione, il DLgs 28/10 ha previsto una serie di benefici fiscali per le parti in causa. L’art.17 del citato decreto, prevede che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento siano esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. E’ contemplata altresì l’esenzione dall’imposta di registro del verbale entro il limite di valore di 50.000,00 €  nell’ipotesi in cui si raggiunga l’accordo. Inoltre il costo legato alla procedura è deducibile fino ad un massimo di 500,00 euro.

Riservatezza e segreto professionale

Il mediatore, le parti, e chiunque prenda parte alla procedura o presti la propria attività per l’Organismo, si impegna a mantenere il più stretto riserbo su tutto quanto avviene durante le sedute. Le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese durante il tentativo sono normalmente riservate e non possono essere utilizzate nell’ambito di un’eventuale successivo procedimento giudiziale. Il mediatore inoltre ha il dovere di riservatezza anche rispetto alle dichiarazioni ed informazione acquisite durante i incontri singoli.

DOVE SI SVOLGE?

Il procedimento di mediazione deve svolgersi presso una sede accredita al Ministero della Giustizia.

COME SI AVVIA UNA MEDIAZIONE?

Pertanto, Chiunque può avviare presso un Organismo di mediazione un procedimento per la conciliazione di una controversia, scegliendo se farlo online, per via cartacea, via mail.

L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il mediatore fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

Il termine di 3 mesi (durata della mediazione) decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa

Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

QUALE RUOLO HANNO LE PARTI?

Bene, questa domanda è fondamentale, le parti sono le vere protagoniste del procedimento di mediazione; sono le parti stesse che con l’aiuto di un mediatore soggetto terzo ed imparziale possono trovare un accordo.

Il mediatore potrà solo aiutare le parti a trovare una soluzione, ma sono le parti a dover elaborare un accordo soddisfacente per entrambe; però il mediatore può suggerire una soluzione finale che non ha alcuna relazione con le rivendicazioni avanzate dalle parti coinvolte nel procedimento

QUANDO SI SVOLGONO LE RIUNIONI E GLI INCONTRI DI MEDIAZIONE?
La mediazione può aversi sempre:

  • prima, al fine di evitare il passaggio alla fase contenziosa.
  • durante, perché può risolvere un particolare aspetto tecnico o rimediare ad eventuali ipotesi di impraticabilità del puro Diritto, ivi compresa l’eccessiva durata del processo civile.
  • dopo (l’emissione del lodo o della sentenza) perché può servire a precisare o modificare concordemente le modalità di esecuzione.

CHE VALORE HA L’ACCORDO RAGGIUNTO IN MEDIAZIONE

L’accordo ha valore legale. Infatti secondo l’art. 12, co. 1, D.lgs. 28/2010: “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per una serie di casi (l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale). La presenza degli avvocati è necessaria per attestare e certificare, nei casi citati, la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi le parti presentano l’accordo al presidente del tribunale per la sua omologazione. In questo modo la mediazione ha valore legale.