Arbitrato

CHE COS’E’ L’ARBITRATO?

L’arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, senza dover ricorrere ad un procedimento giudiziario; consiste nell’affidamento a uno o più soggetti terzi (gli arbitri) dell’incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata.

L’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt.806-840). È fatto divieto di ricorrere all’arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle “che non possono formare oggetto di transazione”; in pratica, l’unico vero limite posto all’arbitrato è costituito dall’indisponibilità del diritto e quindi dalla mancanza di capacità negoziale sullo stesso.

Possono essere perciò oggetto del procedimento arbitrale solo le controversie in materia di diritti disponibili.

Che cosa significa “Diritti disponibili ed indisponibili”?

Sono disponibili i diritti di cui il titolare può disporre mediante atti di trasferimento, rinuncia, etc. Ad esempio, sono generalmente disponibili tutti i diritti aventi contenuto patrimoniale, economicamente valutabile (come il diritto di proprietà su beni mobili o immobili).
Sono, invece, indisponibili quei diritti che soddisfano non solo il titolare, ma anche interessi pubblicistici, e che per questo non sono negoziabili. Sono tali i diritti della personalità, gli status familiari (riconoscimento di un figlio, validità di un’adozione, etc.). Anche alcuni diritti a contenuto patrimoniale sono indisponibili per volontà di legge, come il diritto agli alimenti (art.. 433 ss. c.c.)

QUALI SONO I VANTAGGI DELL’ARBITRATO?

L’affidare le proprie controversie a un Tribunale Civile normalmente comporta per le parti in lite attendere anni prima di avere una decisione definitiva del Giudice ed affrontare spese a volte molto elevate.

Se le parti, invece, decidono di affidare la propria controversia a un arbitro o a un collegio arbitrale (formato solitamente da tre arbitri), questo potrà decidere in merito alla controversia anche in tempi prestabiliti (normalmente entro 120 giorni) e con costi prefissati, sempre contenuti, il più delle volte inferiori a quelli di un giudizio ordinario.

Come detto, l’arbitrato è un sistema di risoluzione delle controversie alternativo rispetto al ricorso ai giudici statali.

Questo sistema alternativo offre appunto dei vantaggi:

sono le parti che possono scegliere il loro giudice (ossia l’arbitro o gli arbitri); facoltà che si dimostra particolarmente utile quando per la decisione della controversia devono essere risolte questioni di particolare complessità, sia giuridiche che tecniche;

sempre le parti possono pure scegliere la lingua del procedimento arbitrale;

Infine, il vantaggio più significativo è il seguente: il procedimento arbitrale si conclude spesso in tempi più rapidi rispetto a quelli di un procedimento pendente avanti il giudice statale.

QUANTE E QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI ARBITRATO?

 Rituale: quando, conformandosi alla volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza ed infatti è destinato a produrre gli effetti propri della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria

Irrituale: quando, secondo la volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale; il lodo irrituale non potrà divenire direttamente titolo esecutivo, (ma potrà essere utilizzato per richiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio).

Secondo diritto: quando gli Arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.

Secondo equità: quando gli Arbitri possono riferirsi a usi o principi più ampi di giustizia in senso lato, in riferimento al caso concreto

Amministrato: quando le parti richiedono l’intervento di un Ente o un’Istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in regolamenti e tariffari prefissati, come avviene con la Camera Arbitrale di camera di mediazione nazionale che rappresento. È più semplice ricorrere all’arbitrato amministrato, essendo sufficiente indicare nella clausola o nel compromesso arbitrale il riferimento all’Ente specializzato che vigilerà su ogni aspetto del procedimento arbitrale; Inoltre è ancora più semplice presentare una domanda di arbitrato direttamente alla mia camera arbitrale in via dell’elettricista 2/3 a Bologna indicando l’arbitro scelto.

Ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola compromissoria/compromesso) o in un atto separato, senza il riferimento a una Istituzione arbitrale.

Documentale: quando il procedimento si svolge solo tramite esame di prove documentali. E’ indicato in tutte le controversie di valore moderato, in cui le parti rinunciano all’audizione personale, alle prove testimoniali e al dibattimento orale.

COME POSSONO LE PARTI RIMETTERE LA DECISIONE AD UN TERZO IMPARZIALE ARBITRO O AD UN COLLEGIO ARBITRALE?

Solitamente si utilizza la cd  convenzione d’arbitrato che può assumere due forme: Il compromesso o la clausola compromissoria, ma le parti possono semplicemente avviare un procedimento arbitrale presentando una domanda di arbitrato, formulando la proposta di arbitrato ad una camera arbitrale. Quindi questo può avvenire  anche senza necessariamente la sottoscrizione di una convenzione di arbitrato tra le parti oppure anche in caso di mancata conciliazione a seguito dell’insuccesso della procedura di mediazione.

Quindi analizziamo nel dettaglio le varie prospettive poc’anzi accennate

Il compromesso (ai sensi dell’art.807 cpc) è un contratto  avente rilevanza ed effetti processuali, consistenti nella preclusione del ricorso alla giurisdizione ordinaria, soggetto alla disciplina generale in materia di contratti in quanto compatibile.

il compromesso, ovvero il contratto con il quale le parti convengono di deferire la controversia tra le stesse già insorta ad uno o più arbitri, deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Ulteriore requisito previsto a pena di nullità è quello della determinatezza dell’oggetto. L’oggetto, ossia l’indicazione delle questioni che gli arbitri dovranno esaminare.

Anche la clausola compromissoria (ai sensi dell’art.808 cpc) deve essere pattuita in forma scritta. Tale clausola, segnatamente, individua la pattuizione inserita in un contratto con cui le parti preventivamente si impegnano a risolvere per mezzo di arbitrato tutte le eventuali controversie aventi ad oggetto il medesimo contratto ed è soggetta al meccanismo della doppia sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c. e 33 cod. cons.

PER AVVIARE UNA PROCEDURA ARBITRALE?

Per potere indire un procedimento arbitrale le parti devono avere indicato espressamente o il regolamento della camera arbitrale prescelta nella loro convenzione arbitrale oppure le parti possono presentare la domanda di arbitrato presso una camera arbitrale. Il procedimento arbitrale potrà essere avviato su volontà delle parti anche in caso di insuccesso di una precedente mediazione.

E’ importante evidenziare che nello svolgimento dell’arbitrato vigono in ogni caso i principi del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

QUALI SONO LE REGOLE APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA?

A meno che le parti non abbiano espressamente richiesto che la decisione avvenga secondo equità , la controversia è decisa dal tribunale arbitrale secondo diritto.

Il tribunale arbitrale decide in base alla legge scelta dalle parti nella convenzione arbitrale.

Diversamente il tribunale arbitrale determina la legge con cui il rapporto è più strettamente collegato.

COME SI SVOLGE IL PROCESSO ARBITRALE?

Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l’atto con cui viene individuato l’oggetto del processo, che normalmente coinciderà con l’oggetto del successivo lodo (si intende per lodo, una decisione definitiva uguale ad una sentenza).

La proposizione della domanda di arbitrato è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale.

Nei confronti dei terzi si ha lo stesso tipo di effetto del processo ordinario.

Una volta iniziato il processo arbitrale le parti possono proporre eccezioni relativamente all’interpretazione, alla validità e all’efficacia della convenzione di arbitrato

QUALI SONO GLI EFFETTI DEL LODO ARBITRALE? 

La decisione viene presa dall’arbitro o dal collegio arbitrale

Se il lodo è destinato a produrre gli effetti propri della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, si parla di arbitrato rituale. Ove invece il lodo abbia efficacia meramente negoziale, l’arbitrato sarà irrituale.

Perciò, Il tribunale Arbitrale deve emettere un Lodo arbitrale definitivo entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase istruttoria (o dall’ultima udienza) o, nel caso in cui vi sia stata rinuncia alla fase istruttoria, entro 30 giorni dal ricevimento da parte del tribunale arbitrale di tutta la documentazione prodotta dalle parti  ed in ogni caso entro 120 gg dalla sua costituzione ponendo fine al procedimento

Le spese saranno corrisposte da ciascuna parte secondo la quota indicata nel tariffario in vigore alla data di inizio del procedimento arbitrale

PERCHÉ’ AVVIARE UN PROCEDIMENTO ARBITRALE E NON ANDARE IN TRIBUNALE?

L’affidare le proprie controversie a un Tribunale Civile normalmente comporta per le parti in lite attendere anni prima di avere una decisione definitiva del Giudice ed affrontare spese a volte molto elevate.

Se le parti, invece, decidono di affidare la propria controversia a un arbitro o a un collegio arbitrale (formato solitamente da tre arbitri), questo potrà decidere in merito alla controversia anche in tempi prestabiliti (normalmente entro 120 giorni) e con costi prefissati, sempre contenuti, il più delle volte inferiori a quelli di un giudizio ordinario.

Come detto, l’arbitrato è un sistema di risoluzione delle controversie alternativo rispetto al ricorso ai giudici statali.

Questo sistema alternativo offre appunto dei vantaggi:

sono le parti che possono scegliere il loro giudice (ossia l’arbitro o gli arbitri); facoltà che si dimostra particolarmente utile quando per la decisione della controversia devono essere risolte questioni di particolare complessità, sia giuridiche che tecniche; sempre le parti possono pure scegliere la lingua del procedimento arbitrale;

Infine, il vantaggio più significativo è il seguente: il procedimento arbitrale si conclude spesso in tempi più rapidi rispetto a quelli di un procedimento pendente avanti il giudice statale.